Sez. 2, Sentenza n. 7630 del 04/04/2011 (Rv. 617363 - 01)
URBANISTICA - EDILIZIA CONVENZIONATA | Immobili costruiti con concessione a contributo agevolato - Obbligo di non superare il prezzo indicato dalla convenzione tipo, approvata dalla Regione ai sensi dell'art. 7 della legge n. 10 del 1977 - Destinatario - Individuazione - Titolare della concessione edilizia a contributo agevolato o subentrante in essa - Sussistenza - Acquirente dell'immobile - Esclusione.
URBANISTICA - EDILIZIA CONVENZIONATA
L'obbligo di contenere i prezzi di cessione di immobili, costruiti sulla base di concessione edilizia rilasciata a contributo ridotto, nei limiti della convenzione-tipo approvata dalla Regione ai sensi dell'art. 7 legge 28 gennaio 1977 n. 10, grava soltanto sul costruttore titolare della concessione o su colui che è in questa subentrato, ma non sull'acquirente dell'immobile che intenda, a sua volta, rivenderlo.
Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 5, Legge 28/01/1977 num. 10 art. 7, Legge 28/01/1977 num. 10 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)