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Sez. 2, Sentenza n. 7630 del 04/04/2011 (Rv. 617363 - 01)

URBANISTICA - EDILIZIA CONVENZIONATA | Immobili costruiti con concessione a contributo agevolato - Obbligo di non superare il prezzo indicato dalla convenzione tipo, approvata dalla Regione ai sensi dell'art. 7 della legge n. 10 del 1977 - Destinatario - Individuazione - Titolare della concessione edilizia a contributo agevolato o subentrante in essa - Sussistenza - Acquirente dell'immobile - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617363-01

URBANISTICA - EDILIZIA CONVENZIONATA

L'obbligo di contenere i prezzi di cessione di immobili, costruiti sulla base di concessione edilizia rilasciata a contributo ridotto, nei limiti della convenzione-tipo approvata dalla Regione ai sensi dell'art. 7 legge 28 gennaio 1977 n. 10, grava soltanto sul costruttore titolare della concessione o su colui che è in questa subentrato, ma non sull'acquirente dell'immobile che intenda, a sua volta, rivenderlo.

Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 5, Legge 28/01/1977 num. 10 art. 7, Legge 28/01/1977 num. 10 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)