Sez. U, Sentenza n. 18135 del 16/09/2015 (Rv. 636470 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - IN GENERE | Prezzo massimo dell'immobile di edilizia agevolata ex art. 35 della l. n. 865 del 1971 - Estensione del vincolo nei passaggi di proprietà - Fondamento e condizioni.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - IN GENERE
Il vincolo del prezzo massimo di cessione dell'immobile in regime di edilizia agevolata ex art. 35 della l. n. 865 del 1971, qualora non sia intervenuta la convenzione di rimozione ex art. 31, comma 49 bis, della l. n. 448 del 1998, segue il bene nei passaggi di proprietà, a titolo di onere reale, con efficacia indefinita, attesa la "ratio legis" di garantire la casa ai meno abbienti, senza consentire operazioni speculative di rivendita.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 31 CORTE COST. PENDENTE, Legge 12/07/2011 num. 106 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 13/05/2011 num. 70 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)