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Sez. 2, Sentenza n. 651 del 23/01/1991 (Rv. 470631 - 01)

Prova civile - Assunzione dei mezzi di prova in genere - Delegazione al pretore. | Termine fissato dal giudice istruttore - Carattere ordinatorio - Istanza di proroga - Presentazione prima della scadenza - Necessità - Conseguenze - Decorso del termine senza previa presentazione dell'istanza predetta - Effetti - Decadenza dal diritto di far assumere la prova.
Stato
decisa il 1991-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470631-01

Prova civile - Assunzione dei mezzi di prova in genere - Delegazione al pretore.

Allorquando i mezzi di prova debbono assumersi fuori dalla circoscrizione del Tribunale ai sensi dell'art. 203 cod. proc. civ., il termine fissato dal G.I. per la loro assunzione ha carattere ordinatorio e, pertanto, l'istanza di proroga di tale termine, da rivolgere all'autorità delegante (art. 203 ult. comma) va presentata prima della scadenza di esso, secondo quanto dispone l'art. 154 cod. proc. civ., con la conseguenza che il decorso del termine, senza la previa presentazione di detta istanza di proroga, comporta la decadenza della parte interessata dal diritto di fare assumere la prova, che sia delegata, e non soltanto dello specifico diritto di far assumere per delega la prova.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 154 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 203

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)