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Sez. 3, Sentenza n. 2216 del 03/06/1975 (Rv. 376004 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - DURATA - DETERMINAZIONE DIPENDENTE DA UNA TRANSAZIONE - SOTTRAZIONE AL REGIME VINCOLISTICO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1975-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376004-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - DURATA - DETERMINAZIONE DIPENDENTE DA UNA TRANSAZIONE - SOTTRAZIONE AL REGIME VINCOLISTICO - CONDIZIONI.*

Quando la durata di un contratto di affitto agrario sia determinata in funzione di una transazione, quella durata si sottrae al regime vincolistico della proroga legale, sempreche risulti che la durata stessa sia stata fissata in funzione delle reciproche concessioni delle parti. (nella specie, con giudizio di fatto ritenuto insindacabile, il giudice del merito aveva accertato essersi trattato di transazione non novativa). (V 3018/72, mass n 360775; 472/71, mass n 340095; (V 2790/66, mass n 325319; 2266/60).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Legge 22/07/1966 num. 606 art. 1, Legge 22/07/1966 num. 606 art. 5, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 17 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)