Sez. 3, Sentenza n. 45 del 08/01/1977 (Rv. 383553 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - TRANSAZIONE - PATTUIZIONE TRANSATTIVA IMPLICANTE LA CESSAZIONE DEL CONTRATTO E LA RICONSEGNA DEL FONDO - EFFETTI - ESTINZIONE DEL RAPPORTO AGRARIO E SUA SOSTITUZIONE CON RAPPORTO OBBLIGATORIO DI NATURA DIVERSA - JUS SUPERVENIENS IN MATERIA AGRARIA - INAPPLICABILITA - CONTROVERSIA SULL'ADEMPIMENTO DEGLI IMPEGNI TRANSATTIVI - SPETTANZA ALLE SEZIONI SPECIALIZZATE - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - TRANSAZIONE - PATTUIZIONE TRANSATTIVA IMPLICANTE LA CESSAZIONE DEL CONTRATTO E LA RICONSEGNA DEL FONDO - EFFETTI - ESTINZIONE DEL RAPPORTO AGRARIO E SUA SOSTITUZIONE CON RAPPORTO OBBLIGATORIO DI NATURA DIVERSA - JUS SUPERVENIENS IN MATERIA AGRARIA - INAPPLICABILITA - CONTROVERSIA SULL'ADEMPIMENTO DEGLI IMPEGNI TRANSATTIVI - SPETTANZA ALLE SEZIONI SPECIALIZZATE - ESCLUSIONE.*
La transazione con la quale le parti, nel rispetto della legge all'epoca in vigore, abbiano validamente pattuito la cessazione di un contratto agrario, regolando la riconsegna del fondo ed ogni altra reciproca obbligazione, estingue il rapporto agrario e lo sostituisce con rapporti obbligatori di natura diversa, come tali insuscettibili di essere regolati dalle sopravvenute norme speciali in materia agraria, ivi comprese quelle che prevedano ex nunc l'invalidita di rinunce o transazioni (nella specie, l'art 23 della legge 11 febbraio 1971 n 11). Ne consegue che la controversia inerente all'adempimento di quegli impegni transattivi esula dalla Competenza del giudice specializzato agrario ed e devoluta alla cognizione del giudice in Sede ordinaria. (V 2216/75, mass nn 376004, 376006; (V 1637/75 mass nn 375242, 375243; (V 2256/74, mass n 370613).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 23, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)