Sez. 3, Sentenza n. 13829 del 23/07/2004 (Rv. 574901 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO | Natura - Ambito soggettivo - Pagamento diretto o al rappresentante - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO
La ripetizione d'indebito oggettivo, di cui all'art. 2033 cod. civ., rappresenta un'azione restitutoria, non risarcitoria, a carattere personale, che riflette l'obbligazione insorta tra il "solvens" ed il destinatario del pagamento privo di "causa acquirendi", sia che questi lo abbia incassato personalmente sia che l'incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante. (Nella specie, relativa a versamento di somme - in sottoscrizione di polizza assicurativa - all'agente generale della compagnia, la S.C. in applicazione del principio di cui sopra ha ritenuto irrilevante la mancanza della prova che le somme versate al rappresentante fossero effettivamente pervenute alla società rappresentata).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)