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Sez. 2, Sentenza n. 4080 del 18/06/1986 (Rv. 446887 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE (PROCURA) - ERRORE DI FATTO - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1986-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446887-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE (PROCURA) - ERRORE DI FATTO - NOZIONE.*

L'errore di fatto che può dare luogo alla revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ. consiste non già nell'inesatto apprezzamento delle risultanze di causa, ma deve essere il prodotto della errata percezione della realtà obiettivamente e immediatamente rilevabile, che abbia portato il giudice ad affermare o supporre la esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli Atti o dai documenti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto che dagli Atti stessi risulti positivamente accertato, sempre che il fatto stesso non costituisca punto controverso su cui il giudice abbia pronunciato. (V 1643/84, mass n 433718; (V 5591/82, mass n 423333; (V 4377/82, mass n 42360; (Conf 6109/81, mass n 416908; (Conf 5386/79, mass n 401973; (Conf 1297/77, mass n 384992).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)