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Sez. 3, Sentenza n. 3790 del 17/04/1987 (Rv. 452709 - 01)

CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - DISPOSIZIONE EX ART. 5 LEGGE N. 203 DEL 1982 - PREVALENZA SULLE NORME COMUNI - AFFITTO CON CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - INADEMPIMENTO DELLO AFFITTUARIO - VALUTAZIONE DELLA SUA GRAVITÀ AI FINI DELLA RISOLUZIONE CONTRATTUALE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1987-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452709-01

CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - DISPOSIZIONE EX ART. 5 LEGGE N. 203 DEL 1982 - PREVALENZA SULLE NORME COMUNI - AFFITTO CON CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - INADEMPIMENTO DELLO AFFITTUARIO - VALUTAZIONE DELLA SUA GRAVITÀ AI FINI DELLA RISOLUZIONE CONTRATTUALE - NECESSITÀ.*

La disposizione prevista dall'art. 5 della legge n. 203 del 1982, secondo cui la risoluzione del contratto di affitto a coltivatore diretto può essere pronunciata qualora l'affittuario si sia reso colpevole di grave inadempimento contrattuale in relazione alla normale e razionale coltivazione del fondo nonché alla conservazione dello stesso, ha la prevalenza su quelle di diritto comune, cosicché trova applicazione anche in presenza di una clausola risolutiva espressa, con l'ulteriore conseguenza che il solo fatto dell'inadempimento non può portare alla risoluzione del contratto, ma deve essere accertato e valutato dal giudice nella sua gravità. (Conf 6458/83, mass n 431196; (Conf 1784/62, mass n 252828).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1456, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)