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Sez. 3, Sentenza n. 6458 del 29/07/1983 (Rv. 431196 - 01)

CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - NORME SULLA PROROGA - PREVALENZA SULLE NORME COMUNI - AFFITTO CON CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - INADEMPIMENTO DELLO AFFITTUARIO - VALUTAZIONE DELLA SUA GRAVITÀ AL FINE DELLA RISOLUZIONE CONTRATTUALE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1983-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431196-01

CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - NORME SULLA PROROGA - PREVALENZA SULLE NORME COMUNI - AFFITTO CON CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - INADEMPIMENTO DELLO AFFITTUARIO - VALUTAZIONE DELLA SUA GRAVITÀ AL FINE DELLA RISOLUZIONE CONTRATTUALE - NECESSITÀ.*

Le norme di diritto comune dettate dagli artt. 1453 e seguenti cod. civ., in tema di risoluzione dei contratti per inadempimento, sono derogate, rispetto ai contratti agrari soggetti a proroga legale, dall'art. 4 lettera a) del d.l.l. n. 157 del 1945, secondo cui lo inadempimento delle obbligazioni dell'affittuario integra una giusta causa di esclusione della proroga legale e comporta la risoluzione del contratto solo se riveste carattere di gravità, ed abbia, quindi, un'intensità maggiore di quella che legittima la risoluzione del contratto in generale. Ne consegue che la clausola risolutiva convenuta tra le parti può avere concreta efficacia risolutiva, solo qualora, oltre al verificarsi dell'inadempimento previsto dalle parti, ne sussistano gli specifici caratteri richiesti dall'indicata norma di natura inderogabile. (V 2115/72, mass n 359358; (Conf 3450/62, mass n 255075; (Conf 1784/62, mass n 252828).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1456, Decr. Legge Luogoten. 05/04/1945 num. 157

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)