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Sez. 2, Sentenza n. 1784 del 07/07/1962 (Rv. 252828 - 01)

CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - NORME SULLA PROROGA - PREVALENZA SULLE NORME COMUNI - AFFITTO CON CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - INADEMPIMENTO DELL'AFFITTUARIO- VALUTAZIONE DELLA SUA GRAVITA AL FINE DELLA RISOLUZIONE CONTRATTUALE.*
Stato
decisa il 1962-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/252828-01

CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - NORME SULLA PROROGA - PREVALENZA SULLE NORME COMUNI - AFFITTO CON CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - INADEMPIMENTO DELL'AFFITTUARIO- VALUTAZIONE DELLA SUA GRAVITA AL FINE DELLA RISOLUZIONE CONTRATTUALE.*

Le norme sulla proroga dei contratti agrari hanno la prevalenza su quelle di diritto comune, cosicche, anche quando sia stata inclusa in un contratto di affitto di fondo rustico una clausola risolutiva espressa, trova applicazione la norma speciale secondo la quale la proroga non e ammessa solo quando il coltivatore siasi reso colpevole di grave inadempimento contrattuale. In detto caso, percio, il solo fatto dell'inadempimento non puo portare, di per se, alla risoluzione del contratto, ma deve essere operata egualmente una valutazione della sua gravita. (V 3734/55, 491/61).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1456, Legge 05/04/1945 num. 157 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)