Sez. L, Sentenza n. 29831 del 19/12/2008 (Rv. 606359 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Comunicazione preventiva ex art. 4 legge n. 223 del 1991 - Indicazione di un unico criterio di scelta - Necessità di specificazione delle modalità di applicazione - Sussistenza - Mancanza di comparazione tra le professionalità dei lavoratori - Licenziamento - Inefficacia - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE
In tema di procedura di mobilità, la previsione, di cui al nono comma dell'art. 4 della legge n. 223 del 1991, secondo cui il datore di lavoro, nella comunicazione preventiva con cui dà inizio alla procedura, deve dare una "puntuale indicazione" dei criteri di scelta e delle modalità applicative, comporta che, anche quando il criterio prescelto sia unico, egli debba provvedere a specificare in detta comunicazione le modalità di attuazione del citato criterio, effettuando una comparazione tra le professionalità dei lavoratori in servizio al fine di chiarire quali di esse possa meglio garantire lo svolgimento delle attività di liquidazione. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva considerato non supportato da alcun criterio oggettivo, con conseguente esclusione della legittimità del licenziamento, l'ordine di servizio con il quale i liquidatori abbiano individuato il personale da licenziare e quello da trattenere, senza procedere ad alcuna comparazione tra essi).
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)