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Sez. U, Ordinanza n. 28537 del 02/12/2008 (Rv. 605540 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (OPERE PIE) - IN GENERE | IPAB regionali o infraregionali - Natura di ente pubblico o privato - Accertamento dell'autorità giudiziaria ordinaria - Alla stregua dei criteri indicati dal d.P.C.M. 16 febbraio 1990 - Necessità - Esito delle procedure amministrative eventualmente esperite - Irrilevanza - Fattispecie concernente controversia per asseriti danni erariali prodotti dal direttore dei lavori di un'opera pubblica in danno di un'IPAB.
Stato
decisa il 2008-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605540-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (OPERE PIE) - IN GENERE

In relazione alla natura giuridica degli enti di assistenza e beneficienza, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 396 del 1988 (dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 6972 del 1890, nella parte in cui non prevede che le IPAB regionali e infraregionali possano continuare a sussistere assumendo la personalità giuridica di diritto privato, qualora abbiano tuttora i requisiti di un'istituzione privata), la natura pubblica o privata di tali istituzioni deve essere accertata, di volta in volta, dall'autorità giudiziaria ordinaria, indipendentemente dall'esito delle procedure amministrative eventualmente esperite, facendo ricorso ai criteri indicati dal d.P.C.M. 16 febbraio 1990 (peraltro ricognitivi dei principi generali dell'ordinamento). (In applicazione del principio di cui in massima, le S.U., nel regolamentare la giurisdizione in controversia per asseriti danni erariali prodotti dal direttore dei lavori di un'opera pubblica in danno di un'IPAB, hanno qualificato il Centro residenziale anziani Umberto primo di Piove di Sacco istituto pubblico di assistenza e beneficenza, escludendone la natura di ente privato, in base ai seguenti rilievi: svolgimento di attività socio assistenziale e sanitaria, di natura residenziale rivolta ad anziani prevalentemente non autosufficienti e non; svolgimento di programmi improntati alle scelte programmatiche degli enti pubblici territoriali, competenti in materia socio assistenziale, la cui gestione, soggetta ai controlli pubblici, è finanziata, in misura pressoché paritaria, dalle rette dei ricoverati abbienti e, per i ricoverati privi di mezzi economici, dai comuni che ne hanno il "domicilio di soccorso", attraverso "contributi sanitari" nella forma di rimborsi giornalieri delle spese sanitarie e di rilievo sanitario sostenute dall'ente, di importo determinato annualmente dalla Regione Veneto)

Riferimenti normativi: Legge 17/07/1890 num. 6972 art. 1 CORTE COST., DPCM 16/02/1990 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)