Sez. L, Sentenza n. 7843 del 19/05/2003 (Rv. 563306 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (OPERE PIE) - IN GENERE | Sentenza n. 396 del 1980 della Corte Cost. - Portata - IPAB regionali o infraregionali - Natura di ente pubblico o privato - Accertamento nei singoli casi - Necessità - Riconoscimento della natura privatistica - Efficacia "ab origine" - Conseguenze sul rapporto di lavoro dei dipendenti - Accordi collettivi recepiti in d.P.R. contemplati dalla legge n. 93 del 1983 - Applicabilità - Esclusione - Disapplicazione degli stessi d.P.R.- Configurabilità.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (OPERE PIE) - IN GENERE
A seguito della sentenza della corte costituzionale n. 396 del 1988, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890 n. 6972 nella parte in cui non prevede che le ipab regionali ed infraregionali possano continuare a sussistere con personalità giuridica di diritto privato qualora abbiano tutti i requisiti di un'istituzione privata, il carattere pubblico di un'istituzione di assistenza e beneficenza dev'essere oggetto di accertamento giudiziale sulla base degli ordinari criteri d'indagine, e, ove risulti accertata la natura di ente privato dell'ipab, non è consentito ritenere che lo stesso abbia mai avuto natura pubblicistica. Ne consegue che, in siffatta ipotesi, i rapporti di lavoro dei dipendenti dell'ente non possono ritenersi regolati dagli accordi collettivi recepiti nei d.P.R. contemplati dalla legge n. 93 del 1983, secondo l'ambito di applicazione determinato dall'art. 1 della stessa legge. Detti d.P.R., in quanto atti di natura regolamentare, sono suscettibili di disapplicazione ex art. 5 legge n. 2248 del 1865, all. E.
Riferimenti normativi: Legge 17/07/1890 num. 6972 art. 1 CORTE COST., Legge 29/03/1983 num. 93 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)