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Sez. 2, Sentenza n. 6644 del 31/07/1987 (Rv. 454872 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM"- IN GENERE - DOCUMENTO RICHIAMANTE IL FATTO STORICO DELLO ACCORDO VERBALE - INIDONEITÀ - MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTÀ DI CONCLUDERE IL CONTRATTO CON "ANIMUS OBLIGANDI"- NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1987-07-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454872-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM"- IN GENERE - DOCUMENTO RICHIAMANTE IL FATTO STORICO DELLO ACCORDO VERBALE - INIDONEITÀ - MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTÀ DI CONCLUDERE IL CONTRATTO CON "ANIMUS OBLIGANDI"- NECESSITÀ.*

A costituire l'atto scritto richiesto ad substantiam per la validità di un contratto non vale un documento che si limiti a richiamare, dandone per avvenuta la conclusione e presupponendone l'esistenza, un pregresso accordo verbale tra le parti, ma occorre, invece, che risulti dal documento stesso la manifestazione specifica della volontà di concludere il contratto, ossia l'esistenza dell'"animus obligandi", non bastando che si sia inteso semplicemente riconoscere il fatto storico di quell'accordo verbale. (V 6480/84, mass n 438063; (V 5144/81, mass n 415935).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)