Sez. 1, Sentenza n. 6480 del 10/12/1984 (Rv. 438063 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - AD SUBSTANTIAM - TRASFERIMENTI IMMOBILIARI - REQUISITO DELLA SCRITTURA - ESTREMI.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - AD SUBSTANTIAM - TRASFERIMENTI IMMOBILIARI - REQUISITO DELLA SCRITTURA - ESTREMI.*
Nel vigore sia dell'art. 1314 del cod. civ. abrogato che dell'art. 1350 di quello attualmente vigente, i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili, anche quando si tratta di quote o di beni compresi in un'azienda, devono essere stipulati in Forma scritta quoad substantiam, e tale requisito può ritenersi soddisfatto solo se il negozio sia contenuto in un atto specifico, e cioè in un documento costituente l'estrinsecazione formale diretta e completa della conforme volontà contrattuale delle parti, non essendo sufficiente un qualsiasi documento da cui possa indirettamente risultare la prova di un contratto altrimenti già concluso o da concludere. (Conf 5421/83, mass n 430345; (Conf 1765/83, mass n 426606; (Conf 6822/82, mass n 424449; (Conf 5144/81, mass n 415935; (Conf 4438/81, mass n 415144; (Conf 1307/81, mass n 411906).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1314, Cod. Civ. art. 1350
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)