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Sez. 3, Sentenza n. 88 del 06/01/1984 (Rv. 432345 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - AUMENTO DEL SESTO - OFFERTE DOPO L'INCANTO - LEGITTIMAZIONE A FORMULARE LE OFFERTE - CONDIZIONI - LIMITI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1984-01-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432345-01

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - AUMENTO DEL SESTO - OFFERTE DOPO L'INCANTO - LEGITTIMAZIONE A FORMULARE LE OFFERTE - CONDIZIONI - LIMITI - FATTISPECIE.*

In tema di vendita all'incanto nell'esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, la legittimazione, dopo l'incanto, a formulare offerte con aumento di almeno un sesto, e, correlativamente, la legittimazione a partecipare alla successiva gara da indire con l'aggiudicatario provvisorio (art. 584 cod. proc. civ., in relazione all'art. 573 cod. proc. civ.), spetta, per ragioni di ordine processuale e pubblicistico, e, quindi, inderogabili, esclusivamente ai soggetti diversi da quelli che abbiano già formulato offerte nella precedente fase d'incanto (superate da altra offerta non seguita da rilancio), con inclusione, fra questi ultimi, di coloro per i quali l'offerta sia stata formulata da un procuratore legale con la formula "per persona da nominare" (art. 579 terzo comma cod. proc. civ.), in forza di mandato all'uopo ricevuto. Ne deriva che l'aggiudicatario provvisorio può contestare la validità dell'offerta in aumento di sesto, ove deduca e dimostri che l'offerente è colui per conto del quale, nel precedente incanto, un procuratore legale ha effettuato offerta per persona da nominare, e che la relativa prova può essere fornita anche a mezzo di testimoni, avendo tale aggiudicatario provvisorio la veste di terzo rispetto al mandato conferito al suddetto procuratore. (V 3280/82, mass n 421242).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 573, Cod. Proc. Civ. art. 579, Cod. Proc. Civ. art. 583, Cod. Proc. Civ. art. 584

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)