Sez. 3, Sentenza n. 5678 del 11/06/1990 (Rv. 467661 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - AUMENTO DEL SESTO - OFFERTE DOPO L'INCANTO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE DI RIAPERTURA DELLA GARA E DI NUOVA AGGIUDICAZIONE - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI DEL DEBITORE ESECUTATO - INAMMISSIBILITÀ.*
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - AUMENTO DEL SESTO - OFFERTE DOPO L'INCANTO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE DI RIAPERTURA DELLA GARA E DI NUOVA AGGIUDICAZIONE - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI DEL DEBITORE ESECUTATO - INAMMISSIBILITÀ.*
In tema di espropriazione immobiliare, il debitore esecutato è carente di interesse - la cui sussistenza è accertabile d'ufficio nel giudizio di Cassazione - a proporre opposizione agli Atti esecutivi contro i provvedimenti con i quali il giudice della esecuzione, dopo l'aggiudicazione del bene a seguito di vendita all'incanto, provveda, ai sensi dell'art. 584 cod. proc. civ., per effetto di nuova offerta che superi di un sesto il prezzo di aggiudicazione, alla riapertura della gara ed alla nuova aggiudicazione, perché la maggior somma ricavata dalla vendita forzata si risolve in un vantaggio oltre che per i creditori anche per lo stesso debitore a prescindere dal soggetto in cui favore sia avvenuta l'aggiudicazione. (V 88/84, mass n 432345; (V 3280/82, mass n 421242).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 576, Cod. Proc. Civ. art. 584, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)