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Sez. 6, Sentenza n. 1426 del 22/03/2000 Cc. (dep. 30/05/2000) Rv. 216309 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE | Aggravante ex art.7 D.L. n.152 del 1991 - Sussistenza dell'associazione mafiosa - Necessità - Esclusione - Fattispecie: accordo tra gli imputati e altra associazione per la spartizione del mercato delle scommesse.
Stato
decisa il 2000-03-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216309-01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE

In tema di reati contro l'ordine pubblico, l'insussistenza del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso non fa venir meno l'aggravante dell'agevolazione delle associazioni di tale tipo, ex art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, allorché sia provata la specifica finalità di favorire l'associazione da parte del soggetto pur non inserito in essa organicamente. (Fattispecie relativa all'accordo intercorrente tra gli imputati e un clan di stampo mafioso, favorito nella spartizione del mercato del gioco d'azzardo delle scommesse clandestine).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)