Sez. 5, Sentenza n. 21530 del 08/02/2018 Cc. (dep. 15/05/2018) Rv. 273025 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE | Aggravante dell'utilizzso del metodo mafioso - Contestazione o dimostrazione dell'esistenza dell'associazione a delinquere - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE
Per la configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", prevista dall'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203), non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa (Fattispecie relativa alle violente lesioni inferte ad un giornalista da un personaggio notoriamente malavitoso, che, nel rifiutare di essere intervistato, aggrediva il cronista con una testata sul volto, si avvaleva di un guardaspalla, pronunciava frasi intimidatorie che evocavano l'intervento di altri soggetti al fine di danneggiare la vettura dello stesso, in contesto omertoso caratterizzato non solo dal disinteresse dei passanti, ma anche dal compiacimento per l'accaduto da parte di alcuni presenti all'aggressione).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)