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Sez. 2, Sentenza n. 3061 del 03/02/2000 Ud. (dep. 10/03/2000) Rv. 215555 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE | Aggravante speciale dell'utilizzazione del metodo mafioso - Necessità che sia contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-02-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215555-01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE

Per la configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", prevista dall'art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152 (conv. in l. 12 luglio 1991 n. 203), non è necessario che sia stata contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano la veste tipica della violenza o della minaccia mafiosa, quali derivanti dalla prospettazione della provenienza dal sodalizio criminoso con tutta la penetrante forza intimidatoria dell'evocazione di una struttura capace dei più efferati delitti.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)