Sez. L, Sentenza n. 2147 del 15/03/1990 (Rv. 465961 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVE ALL'ART. 45 DEL CCNL 17 FEBBRAIO 1983 PER I DIPENDENTI DI AZIENDE DI CREDITO IN TEMA DI ANZIANITÀ CONVENZIONALE PER INVALIDI DI GUERRA, PER SERVIZIO E DEL LAVORO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVE ALL'ART. 45 DEL CCNL 17 FEBBRAIO 1983 PER I DIPENDENTI DI AZIENDE DI CREDITO IN TEMA DI ANZIANITÀ CONVENZIONALE PER INVALIDI DI GUERRA, PER SERVIZIO E DEL LAVORO.*
L'interpretazione da parte del giudice del merito delle clausole di un contratto collettivo post corporativo e non efficace erga omnes non è censurabile in Sede di legittimità, ove sia sorretta da motivazione esente da vizi logici o giuridici e sia immune da violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale. (nella specie la suprema Corte ha confermato la pronuncia del giudice del merito che - interpretando l'art. 45 C.C.n.L. 17 febbraio 1983 per i dipendenti di aziende di credito - aveva ritenuto che la speciale più favorevole disciplina dell'anzianità convenzionale, da tale norma prevista in favore degli invalidi di guerra, per servizio e del lavoro, non potesse estendersi anche ad un dipendente sordomuto, assunto in forza della legge n. 482 del 1968). (V 154/88, mass n 456780; (V 463/88, mass n 457005).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Contr. Coll. 17/02/1983 num. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)