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Sez. L, Sentenza n. 463 del 21/01/1988 (Rv. 457005 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AL CCNL 16 LUGLIO 1979 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE METALMECCANICHE A PARTECIPAZIONE STATALE IN TEMA DI COMUNICAZIONE DELL'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI NEL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA SCADENZA DI QUELLO ASSEGNATO AL LAVORATORE PER LE PROPRIE GIUSTIFICAZIONI.*
Stato
decisa il 1988-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457005-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AL CCNL 16 LUGLIO 1979 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE METALMECCANICHE A PARTECIPAZIONE STATALE IN TEMA DI COMUNICAZIONE DELL'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI NEL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA SCADENZA DI QUELLO ASSEGNATO AL LAVORATORE PER LE PROPRIE GIUSTIFICAZIONI.*

L'interpretazione dei contratti collettivi post-corporativi di diritto comune è devoluta al giudice del merito ed è censurabile in Sede di legittimità unicamente per vizi di motivazione o per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito il quale aveva interpretato l'undicesimo comma dell'art. 17, parte generale, sez. Terzo, del CCNL 16 luglio 1979 per i lavoratori dipendenti dalle aziende metalmeccaniche a partecipazione statale - secondo cui l'adozione di un provvedimento disciplinare deve essere comunicata dal datore di lavoro al lavoratore entro dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato a quest'ultimo per presentare le sue giustificazioni - nel senso che nel termine suddetto il provvedimento doveva essere spedito al lavoratore). (V 211/87, mass n 449976).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Contr. Coll. 16/07/1979 num. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)