Sez. L, Sentenza n. 154 del 13/01/1988 (Rv. 456780 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AL CCNL 31 MAGGIO 1972 PER I DIPENDENTI DELL'ALITALIA IN TEMA DI ASSEGNAZIONE DEI LAVORATORI ALLA CATEGORIA O CLASSE SUPERIORE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AL CCNL 31 MAGGIO 1972 PER I DIPENDENTI DELL'ALITALIA IN TEMA DI ASSEGNAZIONE DEI LAVORATORI ALLA CATEGORIA O CLASSE SUPERIORE.*
L'interpretazione delle Disposizioni di un contratto collettivo di diritto comune, compiuta dal giudice del merito, è incensurabile in Sede di legittimità, se immune da violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale e sorretta da adeguata motivazione. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto, che, alla stregua del contratto collettivo 31 maggio 1972 per i dipendenti dell'Alitalia, l'assegnazione alla categoria o classe superiore non conseguisse automaticamente al decorso del quadriennio di permanenza nella categoria o classe inferiore, potendo l'inquadramento superiore essere dal datore di lavoro differito di tre mesi nei confronti del lavoratore che, al compimento del quadriennio, non avesse acquisito una completa autonomia di svolgimento delle relative mansioni). (V 4921/85, mass n 442297).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)