Sez. 1, Sentenza n. 5659 del 10/04/2012 (Rv. 622134 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Progetto di stato passivo - Mancata presentazione di osservazioni - Conseguenze - Acquiescenza - Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE
In tema di accertamento del passivo, la mancata presentazione da parte del creditore di osservazioni al progetto di stato passivo depositato dal curatore non comporta acquiescenza alla proposta e conseguente decadenza dalla possibilità di proporre opposizione; infatti, non può trovare applicazione il disposto dell'art. 329 cod. proc. civ. rispetto ad un provvedimento giudiziale non ancora emesso, inoltre l'art. 95, secondo comma, legge fall., introdotto dal d.lgs.12 dicembre 2007, n. 169, prevede che i creditori "possano" esaminare il progetto, senza porre a loro carico un onere di replica alle difese e alle eccezioni del curatore entro la prima udienza fissata per l'esame dello stato passivo; deve, pertanto, escludersi che il termine predetto sia deputato alla definitiva e non più emendabile individuazione delle questioni controverse riguardanti la domanda di ammissione.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 95, Legge Falliment. art. 96, Legge Falliment. art. 97, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329, Decreto Legisl. 12/12/2007 num. 169 art. 95 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)