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Sez. 1, Sentenza n. 3830 del 16/03/2001 (Rv. 544831 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - ESECUTIVITÀ DELLO STATO PASSIVO | Credito ammesso allo stato passivo reso definitivo dal giudice delegato - Conseguenti preclusioni endoprocessuali - Portata.
Stato
decisa il 2001-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544831-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - ESECUTIVITÀ DELLO STATO PASSIVO

Nel procedimento fallimentare l'ammissione di un credito, sancita poi dalla definitività dello stato passivo, una volta che questo sia stato reso esecutivo con il decreto emesso dal giudice delegato ai sensi dell'art. 97 della legge fallimentare, acquisisce all'interno della procedura concorsuale un grado di stabilità assimilabile al giudicato, tant'è che al decreto si riconosce un'efficacia preclusiva di ogni questione che riguardi l'esistenza, l'entità del credito, le eventuali cause di prelazione che lo assistono, così come anche la validità e l'opponibilità del titolo dal quale il credito stesso deriva. Pertanto, se non escluso o rimosso dallo stato passivo in seguito all'esperimento o dell'opposizione ai sensi dell'art. 100 legge fall. o della revocazione ai sensi dell'art. 102 legge fall., il credito già ammesso allo stato passivo reso definitivo dal giudice delegato non può essere escluso - sul piano dell'astratta concorsualità e salva, in concreto, l'incapienza - dal piano di riparto.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95, Legge Falliment. art. 96, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 96, Legge Falliment. art. 97, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 97, Legge Falliment. art. 100 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 100 CORTE COST., Legge Falliment. art. 102 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)