Sez. 5, Sentenza n. 6338 del 10/03/2008 (Rv. 602402 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Uffici locali dell'Agenzia delle entrate - Legittimazione processuale - Configurabilità - Fondamento - Rappresentanza processuale - Direttore - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, la legittimazione processuale degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate trova fondamento nella norma statutaria (art. 5, comma 1, del Regolamento di amministrazione delle Agenzie) adottata ai sensi dell'art. 66 d.lgs. n. 300 del 1999; ne consegue che agli uffici locali va riconosciuta la posizione processuale di parte e l'accesso alla difesa davanti alle commissioni tributarie tramite la rappresentanza del direttore, permanendo la vigenza degli artt. 10 e 11 del d.lgs. n. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'art. 7 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 7, Decreto Legisl. 30/07/1991 num. 300 art. 67, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 10, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 11, Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 57 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)