Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22609 del 05/11/2015 (Rv. 637963 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Estinzione del giudizio pregiudicato o pregiudicante - Istanza di regolamento di competenza ex art. 295 c.p.c. - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE
L'estinzione del giudizio pregiudicato, di quello pregiudicante o di entrambi, comporta il venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio sull'istanza di regolamento di competenza proposta ai sensi dell'art. 295 c.p.c., con conseguente obbligo della Corte di cassazione di dichiarare anche d'ufficio la cessazione della materia del contendere.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)