Sez. F, Sentenza n. 6137 del 17/11/1980 (Rv. 409885 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE - ALLA PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO - CESSAZIONE PER EFFETTO DI SOPRAVVENUTA CONCILIAZIONE IN MATERIA DI DIRITTI DISPONIBILI - CONSEGUENZE - DICHIARAZIONE DI UFFICIO DELLA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - OBBLIGO DEL GIUDICE ANCHE IN SEDE DI LEGITTIMITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE - ALLA PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO - CESSAZIONE PER EFFETTO DI SOPRAVVENUTA CONCILIAZIONE IN MATERIA DI DIRITTI DISPONIBILI - CONSEGUENZE - DICHIARAZIONE DI UFFICIO DELLA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - OBBLIGO DEL GIUDICE ANCHE IN SEDE DI LEGITTIMITA.*
L'eliminazione di ogni posizione di contrasto fra le parti in causa, per effetto di sopravvenuta conciliazione in materia di diritti disponibili, determina il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, ed impone al giudice, compresa la Corte di Cassazione (nella specie, in Sede di regolamento di Competenza), di dichiarare anche d'ufficio la cessazione della materia del contendere, ostativa a qualsiasi altra pronuncia di rito o di merito. (V 2130/78, mass n 391520; (V 276/78, mass n 389565).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 49, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 185
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)