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Sez. 2, Sentenza n. 20839 del 02/10/2014 (Rv. 632825 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PATTO DI QUOTA LITE | Art. 2233, terzo comma, cod. civ., nel testo vigente "ratione temporis" - Pattuizione di un compenso aggiuntivo in favore di consulente del lavoro in ambito previdenziale - Configurabilità del patto di quota lite - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632825-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PATTO DI QUOTA LITE

In tema di compensi professionali, la disposizione di cui all'art. 2233, terzo comma, cod. civ. (nel testo applicabile "ratione temporis" antecedente alla sostituzione operata dall'art. 2, comma 2 bis, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv., con modifiche, nella legge 4 agosto 2006, n. 248), che prevede la nullità del cosiddetto patto di quota lite, è norma speciale a carattere tassativo e, come tale, non suscettibile di estensione analogica, sicché essa si riferisce esclusivamente all'attività svolta da professionisti abilitati al patrocinio in sede giurisdizionale e non anche all'attività amministrativo-contabile svolta da un consulente del lavoro in ambito previdenziale e finalizzata al conseguimento di sgravi contributivi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 com. 3, Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 2 com. 2 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)