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Sez. 2, Sentenza n. 6519 del 26/04/2012 (Rv. 622099 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PATTO DI QUOTA LITE | Art. 2233, terzo comma, cod. civ. nella formulazione antecedente alla sostituzione operata con l'art. 2, comma secondo-bis del d.l. n. 223 del 2006 - Pattuizione di un compenso aggiuntivo o straordinario in favore del difensore - Collegamento all'importanza delle prestazioni o al valore della controversia, indipendentemente dall'esito della lite - Patto di quota lite - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622099-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PATTO DI QUOTA LITE

In tema di compensi professionali, non sussiste il patto di quota lite, vietato dal terzo comma dell'art. 2233 cod. civ. (nella formulazione "ratione temporis" applicabile, antecedente alla sostituzione operante dall'art. 2, comma 2-bis, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modifiche, nella legge 4 agosto 2006, n. 248), non solo nel caso di convenzione che preveda il pagamento al difensore sia in caso di vittoria che di esito sfavorevole della causa, di una somma di denaro (anche se in percentuale all'importo, riconosciuto in giudizio alla parte) non in sostituzione, bensì in aggiunta all'onorario, a titolo di premio (cosiddetto palmario), o di compenso straordinario per l'importanza e difficoltà della prestazione professionale, ma anche quando la pattuizione del compenso al professionista, ancorché limitato agli acconti versati, sia sostanzialmente, seppur implicitamente, collegata all'importanza delle prestazioni professionali od al valore della controversia e non in modo totale o prevalente all'esito della lite.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 com. 3, Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 2 com. 2 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)