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Sez. 1, Sentenza n. 2702 del 08/11/1967 (Rv. 330172 - 01)

DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE - ASSICURAZIONI - IN GENERE - ESCLUSIONE DI UN RISCHIO SPECIFICO - DOMANDA D'INDENNIZZO - PROVA A CARICO DELLE PARTI.*
Stato
decisa il 1967-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330172-01

DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE - ASSICURAZIONI - IN GENERE - ESCLUSIONE DI UN RISCHIO SPECIFICO - DOMANDA D'INDENNIZZO - PROVA A CARICO DELLE PARTI.*

Stabilito in un contratto di Assicurazione marittima sopra merci che l'Assicurazione copre rischi generici e rischi specificamente determinati, mentre altri rischi specifici sono esclusi, l'assicurato, per far valere il proprio diritto all'indennizzo, deve provare che S'e realizzato il rischio coperto da garanzia e che esso ha causato il danno, del quale chiede l'indennizzo. A sua volta, l'assicuratore, che eccepisce l'inefficacia dell'evento dedotto, deve provare che l'evento non sussiste o che esso e diverso da quello incluso nel contratto o che esso non ha prodotto danno oppure deve provare fatti modificativi o estintivi dell'Obbligo di indennizzo assunto. Cio vale anche se, in relazione ad un fatto che astrattamente puo derivare da una molteplicita di cause o puo presentarsi con una molteplicita o gradualita di effetti, si includa nell'Assicurazione il rischio da una causa determinata e si escluda quello relativo alle cause non considerate, oppure si includa il rischio che presenti intensita o effetti determinati, escludendo implicitamente o esplicitamente il medesimo rischio diversamente caratterizzato. In tale caso, infatti, da un rischio piu o meno generico viene enucleato, attraverso elementi concreti di individuazione, un rischio specifico, che si pone quale causa del contratto di Assicurazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Navig. art. 516

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)