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Sez. 1, Sentenza n. 1081 del 04/03/1978 (Rv. 390445 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE - DIRITTO ALL'INDENNIZZO - ONERE PROBATORIO A CARICO DELL'ASSICURATO.*
Stato
decisa il 1978-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390445-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE - DIRITTO ALL'INDENNIZZO - ONERE PROBATORIO A CARICO DELL'ASSICURATO.*

In tema di Assicurazione contro i danni, il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera. Pertanto, come, in presenza di un'Assicurazione relativa a rischi determinati, l'assicurato deve dimostrare che si e verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa, e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro, cosi analogo Onere probatorio incombe sull'assicurato stesso con riferimento agli elementi temporali e spaziali della garanzia. (V 2702/67, mass n 330172).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1904, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)