Sez. 1, Sentenza n. 7756 del 02/08/1990 (Rv. 468501 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE - AUTORITÀ PERIFERICA EMITTENTE L'ORDINANZA INGIUNZIONE - PARTE NECESSARIA DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - SPETTANZA - PRINCIPI REGOLATORI DELLA RAPPRESENTANZA PROCESSUALE DELLO STATO E DEI SUOI ORGANI IN GIUDIZIO - DEROGA CONSEGUENTE.*
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE - AUTORITÀ PERIFERICA EMITTENTE L'ORDINANZA INGIUNZIONE - PARTE NECESSARIA DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - SPETTANZA - PRINCIPI REGOLATORI DELLA RAPPRESENTANZA PROCESSUALE DELLO STATO E DEI SUOI ORGANI IN GIUDIZIO - DEROGA CONSEGUENTE.*
In materia di opposizione alle sanzioni amministrative, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione, ancorché si tratti di ufficio amministrativo periferico (nella specie, UPICA), è parte necessaria del giudizio di opposizione in tutte le sue fasi e gradi ed esclusivamente legittimata dal lato passivo, ai sensi dell'art. 23 legge 24 novembre 1981 n. 689, onde ad essa soltanto spetta anche la legittimazione all'impugnazione, in deroga al principio che regola la rappresentanza processuale dello stato e dei suoi organi in giudizio (ex legge 25 marzo 1958 n. 260). (Conf 87/79, mass n 451275).*
Riferimenti normativi: Legge 25/03/1958 num. 260, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)