Sez. 1, Sentenza n. 8486 del 15/06/1979 Ud. (dep. 16/10/1979) Rv. 143120 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - CAUSA DI ONORE - MOTIVO DI VALORE MORALE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - CAUSA DI ONORE - MOTIVO DI VALORE MORALE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Nel giudizio della comunita non sono piu in ogni caso negative, come nel passato, le conseguenze che la condotta sessuale di una persona puo avere sulla reputazione sua o dei suoi prossimi congiunti, come risulta, tra l'altro, dalla abolizione dell'attenuante della causa di onore, in precedenza prevista per i delitti di aborto, ad opera della legge 22 maggio 1978, n 194 che, provenendo dai rappresentanti della sovranita popolare, e indice di un mutamento oggettivo dei sentimenti etici della collettivita. Non e configurabile, pertanto, l'attenuante prevista dall'art 62 n 1 cod pen nell'ipotesi dell'uccisione del ritenuto amante della propria madre rimasta di recente vedova, poiche, secondo la comune sensibilita sociale, dalla condotta sessuale della donna non puo derivare, sul piano oggettivo, nessun danno nemmeno indiretto, per la reputazione personale o familiare del figlio.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1, Cod. Pen. art. 575
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)