Sez. 3, Sentenza n. 2916 del 26/04/1986 (Rv. 445941 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE - DEPOSITO A MEZZO POSTA - ART. 134, QUINTO COMMA, DISP. ATT. COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ ALLE MEMORIE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE - DEPOSITO A MEZZO POSTA - ART. 134, QUINTO COMMA, DISP. ATT. COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ ALLE MEMORIE.*
L'art. 134 quinto comma disp. Att. Cod. proc. civ., come modificato dall'art. 3 della legge 7 febbraio 1979 n. 59, che regola il deposito a mezzo posta del ricorso e del controricorso per Cassazione, deve ritenersi applicabile anche alle memorie, le quali configurano ulteriore espressione di detti Atti difensivi, con la conseguenza che anche tali memorie, ove tempestivamente depositate, in quanto spedite con il predetto mezzo a norma della citata disposizione, vanno incluse fra gli Atti processuali per cui spetta alla parte vittoriosa il diritto al rimborso delle spese.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 378, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 134, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 134, Legge 07/02/1979 num. 59 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)