Sez. 2, Sentenza n. 6996 del 26/07/1997 (Rv. 506280 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE | Deposito a mezzo posta - Art. 134 quinto comma disp. att. cod. proc. civ. - Inapplicabilità alle memorie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE
L'art. 134 quinto comma delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, a norma del quale il deposito del ricorso e del controricorso, nei casi in cui sono spediti a mezzo posta, si hanno per avvenuti nel giorno della spedizione, non è applicabile per analogia al deposito della memoria, radicalmente diverse essendo le funzioni delle due attività processuali: l'una (quella di deposito del ricorso e del controricorso) sostanzialmente analoga a quella che, nella fase di merito, è la costituzione delle parti, l'altra (il deposito della memoria) esclusivamente diretta al assicurare al giudice ed alle altre parti la possibilità di prendere cognizione dell'atto con quel congruo anticipo, rispetto alla udienza di discussione, che il legislatore ha ritenuto necessario e che l'applicazione del principio dell'art. 134 comma quinto delle disposizione di attuazione del codice di procedura civile finirebbe con il ridurre, se non con l'annullare, con discapito del diritto di difesa. Ne consegue l'inammissibilità della memoria che, benché anteriormente spedita a mezzo del servizio postale, sia pervenuta nella cancelleria della Corte di Cassazione oltre il termine ultimo di cinque giorni dalla data dell'udienza di discussione fissato dall'art. 378 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 378, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 134, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 134, Legge 07/02/1979 num. 59 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)