Sez. 2, Sentenza n. 7104 del 30/07/1997 (Rv. 506332 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE | Deposito - Tempestività - A mezzo posta - Art. 134 disp. att. cod. proc. civ. - Data di spedizione del plico - Inapplicabilità - Ragioni - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE
Poiché il deposito di memorie in Cassazione deve avvenire cinque giorni prima dell'udienza (art. 378 cod. proc. civ.) - né è applicabile analogicamente l'art. 134, primo e quinto comma, disp. att. cod. proc. civ. (a norma del quale il deposito del ricorso, del controricorso, e degli atti di cui agli artt. 369 e 370 cod. proc. civ. si ha per avvenuto alla data di spedizione del plico raccomandato che li contiene) perché le controparti (art. 140 disp. att. cod. proc. civ.) devono avere il tempo necessario per preparare la difesa per la discussione - se la parte vittoriosa le ha depositate tardivamente, non le spetta il rimborso delle relative spese (art. 91 cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 378, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 134, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 134, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 140, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 140, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)