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Sez. U, Sentenza n. 3221 del 20/07/1977 (Rv. 386742 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - RAPPORTO DI LAVORO CON I DIPENDENTI - MANSIONI DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - DISCIPLINA EX ART 2103 COD CIV - RELATIVE CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Stato
decisa il 1977-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386742-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - RAPPORTO DI LAVORO CON I DIPENDENTI - MANSIONI DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - DISCIPLINA EX ART 2103 COD CIV - RELATIVE CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*

L'art 2103 cod civ si e diretto unicamente a limitare il potere dell'imprenditore di distribuire il lavoro fra i propri dipendenti senza tener conto di quanto fu stabilito in Sede di assegnazione formale del posto, ossia definisce i rapporti fra prestazione lavorativa dovuta in base al contratto e prestazione resa di fatto, o anche solamente pretesa. Conseguentemente, la norma non solo opera su un piano del tutto diverso da quello riservato al potere di autoorganizzazione spettante agli enti pubblici economici, ma non offre neppure appiglio a contestazioni sulla predisposizione formale dell'organizzazione del lavoro nell'impresa, nel senso che, esigendo la corrispondenza fra mansioni espletate e qualifica, tende solo a risolvere il contrasto fra l'aspetto apparente di quella organizzazione secondo le preventive determinazioni dello imprenditore o del contratto collettivo, ed i caratteri effettivi che proprio l'imprenditore le ha fatto assumere per sopperire a sue sopravvenute esigenze. Ne consegue, pertanto, che le controversie insorte fra gli enti pubblici economici ed i loro dipendenti in ordine all'applicazione della citata norma appartengono alla Competenza del giudice ordinario.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)