Sez. U, Sentenza n. 34476 del 23/06/2011 Cc. (dep. 22/09/2011) Rv. 250347 - 01
PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - IN GENERE | Responsabilità da reato degli enti - Falsità nelle relazioni delle società di revisione - Modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 39 del 2010 - Reato presupposto della responsabilità - Esclusione.
PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - IN GENERE
Il delitto di falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni delle società di revisione, già previsto dall'abrogato art. 174-bis D.Lgs. n. 58 del 1998 ed ora configurato dall'art. 27 D.Lgs. n. 39 del 2010, non è richiamato nei cataloghi dei reati presupposto della responsabilità da reato degli enti che non menzionano le surrichiamate disposizioni e conseguentemente non può costituire il fondamento della suddetta responsabilità. (In motivazione la Corte ha altresì precisato che anche l'analoga fattispecie prevista dall'art. 2624 cod. civ., norma già inserita nei suddetti cataloghi, non può essere più considerata fonte della menzionata responsabilità atteso che il D.Lgs. n. 39 del 2010 ha provveduto ad abrogare anche il citato articolo).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 174 bis, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 2, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 25 ter, Decreto Legisl. 27/01/2010 num. 39 art. 27, Cod. Civ. art. 2624
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)