Sez. 2, Sentenza n. 3615 del 20/12/2005 Cc. (dep. 30/01/2006) Rv. 232958 - 01
PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - IN GENERE | Responsabilità da reato - Sanzioni interdittive - Presupposto di applicabilità - Profitto di rilevante entità - Momento di realizzazione in favore dell'Ente - Individuazione - Fattispecie. .
PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - IN GENERE
In tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche e delle società, l'applicazione delle sanzioni interdittive, secondo l'art. 13 D.Lgs. n. 231 del 2001, ha un presupposto necessario nel conseguimento di un profitto di rilevante entità, che, in caso di truffa ai danni dello Stato per percezione di prestazioni indebite di finanziamenti e contributi, si realizza già con l'accreditamento delle somme erogate, rilevando come condotta di "post factum", incapace di elidere il dato storico del profitto, l'eventuale immediato storno delle somme sui conti personali del soggetto agente.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)