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Sez. 3 - , Sentenza n. 16486 del 05/07/2017 (Rv. 644816 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - IN GENERE | Prescrizione estintiva e prescrizione presuntiva - Onere di specificazione della proposizione dell'una o dell'altra - Sussistenza - Fondamento - Specifica identificazione del tipo legale e della durata della prescrizione estintiva - Insussistenza.
Stato
decisa il 2017-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644816-01

PRESCRIZIONE CIVILE - IN GENERE

La parte che eccepisce in giudizio la prescrizione ha l'onere di puntualizzare se intende avvalersi di quella presuntiva o di quella estintiva, poiché si tratta di eccezioni tra loro logicamente incompatibili e fondate su fatti diversi, mentre non è necessaria la specificazione del tipo legale e della durata della prescrizione estintiva, la cui identificazione spetta al giudice secondo le varie ipotesi previste dalla legge, in base al principio "iura novit curia".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2954

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)