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Sez. 3, Sentenza n. 8377 del 17/01/2008 Ud. (dep. 25/02/2008) Rv. 239281 - 01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI PERITI E DEI CONSULENTI TECNICI | Dichiarazioni dei consulenti - Possibilità di distinguerne il valore probatorio a seconda dell'incarico quali consulenti peritali od extraperitali - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2008-01-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239281-01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI PERITI E DEI CONSULENTI TECNICI

In tema di istruzione dibattimentale, le dichiarazioni rese dai consulenti tecnici di parte, indipendentemente dallo svolgimento del proprio incarico in ambito peritale ovvero extraperitale, hanno il medesimo valore probatorio di quelle testimoniali, in quanto l'art. 501, comma primo, cod. proc. pen. riconosce sostanziale qualità di testimone ai consulenti tecnici ammessi su richiesta di parte.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 225, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 233 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 501

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)