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Sez. 6, Sentenza n. 2793 del 01/02/1995 Ud. (dep. 16/03/1995) Rv. 200996 - 01

Giudizio - Istruzione dibattimentale - Esame dei periti e dei consulenti tecnici | Valore probatorio delle loro dichiarazioni - Apprezzamento del giudice - Obbligo di disporre perizia - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-02-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200996-01

Giudizio - Istruzione dibattimentale - Esame dei periti e dei consulenti tecnici

In tema di istruzione dibattimentale la corte può legittimamente desumere elementi di prova dall'esame dei consulenti tecnici dei quali le parti abbiano chiesto l'ammissione, la cui posizione è in tutto assimilata a quella dei testi, senza necessità di dover disporre ulteriore perizia anche quando il consulente, nominato in istruttoria, abbia effettuato i suoi accertamenti non in presenza del difensore.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 501, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 501

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)