Sez. 2, Sentenza n. 3383 del 28/02/1997 Ud. (dep. 10/04/1997) Rv. 207411 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI PERITI E DEI CONSULENTI TECNICI | Valore probatorio delle loro dichiarazioni - Indicazione - Obbligo di disporre perizia - Esclusione - "Ratio".
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI PERITI E DEI CONSULENTI TECNICI
In tema di istruttoria dibattimentale, l'art. 501 comma primo cod. proc. pen. riconosce ai consulenti tecnici - di cui le parti abbiano chiesto l'ammissione ed il giudice l'abbia accolta - sostanziale qualità di testimone. Ne consegue che non può essere poi negata a tale giudice la possibilità di desumere elementi di prova e di giudizio dalle loro dichiarazioni e dai loro chiarimenti, senza l'obbligo di disporre apposita perizia se, con adeguata e logica motivazione, il medesimo giudice ne dimostri la non necessità per essere gli elementi forniti dai consulenti privi di incertezze, scientificamente corretti, basati su argomentazioni logiche e convincenti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 501, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 501
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)