diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3176 del 06/05/1997 Cc. (dep. 26/06/1997) Rv. 207969 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Concessione di benefici penitenziari - Subordinata all'utile collaborazione - Limitazione di quest'ultima ai delitti ostativi alla concessione dei benefici - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-05-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207969-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Ai fini della concessione dei benefici penitenziari (nella specie, permesso-premio), l'utile collaborazione non può intendersi limitata ai delitti ostativi a tale concessione, ma è estesa a tutti i delitti che siano con questi finalisticamente collegati, sicché non è rispondente alla "ratio legis", alla quale sono sottesi un ravvedimento operoso e la volontà di emenda, ammettere l'accesso ai benefici in presenza di una collaborazione parziale da cui dovessero restare esclusi taluni delitti che, pur essendo estranei alla previsione dell'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 (cd. ordinamento penitenziario), costituiscono elementi di un medesimo piano operativo e forme attuative di criminalità organizzata. (Fattispecie relativa alla deliberata omissione di qualsiasi collaborazione, da parte del detenuto - pur occupante una posizione di rilievo nell'associazione criminale - in ordine alle circostanze di fatto relative all'acquisto di partite di droga e al successivo smercio).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 ter CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)