Sez. 1 - , Sentenza n. 45330 del 02/07/2019 Cc. (dep. 07/11/2019) Rv. 277489 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Art. 58-ter, legge n. 354 del 1975 - Utile collaborazione - Accertamento - Estensione a tutti i delitti collegati finalisticamente a quelli ostativi - Necessità - Fattispecie.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Ai fini della concessione dei benefici penitenziari alle persone condannate per taluno dei reati cd. ostativi di cui all'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, l'accertamento dell'utile collaborazione con la giustizia previsto dall'art. 58-ter della medesima legge deve essere specificamente riferito ai reati oggetto della condanna in relazione alla quale il beneficio è richiesto e, in tale contesto, non può essere limitato soltanto a quelli ostativi, dovendo invece essere esteso a tutte le condotte agli stessi finalisticamente collegate. (Fattispecie relativa a condanna per i reati di associazione mafiosa ed estorsione aggravata ai sensi dell'art. 7, legge n. 203 del 1991, in cui la Corte ha ritenuto esente da censure l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di ammissione ai benefici potendosi esigere dal condannato più ampi apporti collaborativi in quanto, ove avesse rivelato i termini del patto stretto con il clan camorristico nel momento in cui aveva aderito al gruppo, avrebbe consentito di acquisire informazioni più complete su struttura, composizione e attività del sodalizio criminoso).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 ter CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)