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Sez. 1, Sentenza n. 1790 del 13/11/2019 Cc. (dep. 17/01/2020) Rv. 278172 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Art. 58-ter della legge n. 354 del 1975 - Utile collaborazione - Accertamento - Estensione a tutti i delitti collegati finalisticamente a quelli ostativi - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-11-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278172-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Ai fini della concessione dei benefici penitenziari alle persone condannate per taluno dei reati cd. ostativi di cui all'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, l'accertamento dell'utile collaborazione con la giustizia, previsto dall'art. 58-ter della medesima legge, non può essere limitato ai delitti ostativi a tale concessione, ma deve essere esteso a tutti i delitti a questi finalisticamente collegati, in quanto postula un giudizio globale sulla personalità del condannato e sul suo concreto ravvedimento con riferimento a tutti i fatti oggetto della sentenza definitiva. (Fattispecie relativa a condannato per partecipazione ad associazione mafiosa e svariati delitti-fine, tra cui omicidi e ricettazioni, in cui la Corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avessero rigettato la richiesta di ammissione ai benefici potendosi esigere dal medesimo apporti collaborativi quantomeno in ordine all'identificazione di ulteriori correi, in considerazione, tra l'altro, della sua posizione non marginale all'interno della cosca, dei vincoli con il vertice di questa e del ruolo di rilievo svolto).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 ter CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)