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Sez. 3, Sentenza n. 14993 del 21/07/2016 (Rv. 641448 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO | Ricognizione di debito - Manifestazione per comportamento concludente - Condizioni - Inequivocità del contegno - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641448-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO

La ricognizione di debito, come qualsiasi altra manifestazione di volontà negoziale, può risultare anche da un comportamento tacito, purché inequivoco, tale essendo il contegno che nessuno terrebbe se non al fine di riconoscersi debitore, e senza altro scopo se non quest'ultimo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ravvisato rinuncia ad avvalersi dell'eccezione di reticenza dell'assicurato, e con essata tacita ricognizione di debito nei suoi confronti, nel comportamento dell'assicuratore contro i danni che si era limitat a far visitare da un medico legale l'assicurato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1910, Cod. Civ. art. 1988

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)