Sez. 3, Sentenza n. 14993 del 21/07/2016 (Rv. 641448 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO | Ricognizione di debito - Manifestazione per comportamento concludente - Condizioni - Inequivocità del contegno - Nozione - Fattispecie.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO
La ricognizione di debito, come qualsiasi altra manifestazione di volontà negoziale, può risultare anche da un comportamento tacito, purché inequivoco, tale essendo il contegno che nessuno terrebbe se non al fine di riconoscersi debitore, e senza altro scopo se non quest'ultimo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ravvisato rinuncia ad avvalersi dell'eccezione di reticenza dell'assicurato, e con essata tacita ricognizione di debito nei suoi confronti, nel comportamento dell'assicuratore contro i danni che si era limitat a far visitare da un medico legale l'assicurato).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1910, Cod. Civ. art. 1988
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)