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Sez. 4, Ordinanza n. 34764 del 17/05/2012 Cc. (dep. 11/09/2012) Rv. 253514 - 01

DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Revoca di ufficio, adottata con provvedimento della Corte d'Assise, dell'ammissione al gratuito patrocinio - Ricorso per cassazione - Esclusione - Opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002 - Competenza a decidere del Presidente del Tribunale.
Stato
decisa il 2012-05-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/253514-01

DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI

In tema di gratuito patrocinio, avverso il provvedimento di revoca ex ufficio dell'ammissione al beneficio - nella specie adottato dalla Corte di Assise - non è esperibile il ricorso per cassazione - mezzo previsto unicamente nel caso in cui la revoca sia disposta su richiesta dell'ufficio finanziario - ma l'opposizione ex art. 99 d. P. R. n. 115 del 2002. Ne consegue che, in tal caso, il ricorso deve essere qualificato come opposizione e trasmesso al Presidente del Tribunale, competente, ai sensi del combinato disposto degli art. 84 e 170 del d. P.R. n. 11 del 2002, a decidere, in quanto la Corte di Assise è una articolazione interna e permanente del Tribunale.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 84, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 99 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)