Sez. 1, Sentenza n. 11480 del 08/05/2008 (Rv. 603938 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Decadenza per decorso del termine di cui all'art. 19 della legge n. 865 del 1971 - Opposizione degli espropriati - Rilevabilità d'ufficio - Sussistenza - Opposizione dell'ente espropriante - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
In tema di espropriazioni per pubblica utilità, la decadenza dalla facoltà di opporsi alla stima dell'indennità per decorso del termine di cui all'art. 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 2969 cod. civ., solo nel caso di opposizione da parte degli espropriati, atteso che la posizione dell'ente pubblico che deve pagare l'indennità è indisponibile, non potendo lo stesso, soggetto alle norme sulla contabilità pubblica, rinunciare alla decadenza dell'azione del soggetto privato, in considerazione degli interessi pubblici che presiedono all'erogazione delle spese gravanti sui pubblici bilanci. Al contrario, nel caso di opposizione da parte dell'ente espropriante, la decadenza dalla facoltà di opporsi alla stima dell'indennità non è rilevabile d'ufficio, in quanto il diritto del privato espropriato all'indennità è disponibile, e può quindi ritenersi che lo stesso abbia inteso rinunciare ad eccepire la decadenza dell'ente espropriante dalla proposizione dell'opposizione all'indennità di espropriazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2969, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)